COM. N 29/2021
Anagrafe tributaria obbligo trasmissione dati
Protocollo: 2371/2021 · 05/02/2021
Sintesi
Generata con AILa comunicazione informa gli Ordini territoriali sull’obbligo di trasmettere annualmente all’Anagrafe tributaria i dati relativi a iscrizioni, variazioni, cancellazioni e sospensioni degli iscritti. La trasmissione deve essere effettuata entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento ai dati dell’anno precedente, direttamente, tramite intermediari abilitati oppure per il tramite della FNOMCeO, previa delega. La responsabilità dell’adempimento e della veridicità dei dati resta in capo agli Ordini territoriali.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)
- Ordini territoriali degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO)
- Agenzia delle Entrate
- Sogei Spa
Riferimenti normativi
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, art. 7, comma 3
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, comma 3
- Decreto Ministeriale 17 settembre 1999
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, art. 3, comma 2
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 15, commi 1 e 2
- Regolamento (UE) 2016/679, artt. 6, 28 e 35
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 2-ter
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 361
Scadenze
- 30 giugno di ciascun anno per i dati relativi all’anno precedente
- Primo adempimento riferito ai dati dell’anno 2020, con decorrenza dal 2021
- 27 gennaio 2021: data del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
- 5 febbraio 2021: data della Comunicazione FNOMCeO n. 29/2021
