Legge 13 dicembre 2024 n 203 disposizioni in materia di lavoro
Protocollo: 185/2025 · 09/01/2025
Sintesi
Generata con AILa comunicazione segnala la pubblicazione della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, con particolare riferimento all’articolo 34. I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali, se dipendenti da aziende o enti del Servizio sanitario nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti fino a otto ore lavorative mensili per attività istituzionali connesse al mandato. La richiesta deve essere scritta, motivata e presentata all’amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salvo comprovate ragioni di urgenza.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Categorie
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Ordini delle professioni sanitarie
- Federazioni nazionali delle professioni sanitarie
- Servizio Sanitario Nazionale
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Riferimenti normativi
- Legge 13 dicembre 2024, n. 203, Disposizioni in materia di lavoro, art. 34
- Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233
- Legge 17 aprile 1956, n. 561
Scadenze
- Permessi non retribuiti per una durata massima di otto ore lavorative mensili
- Richiesta scritta e motivata all’amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salvo comprovate ragioni di urgenza
- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024
- Legge vigente dal 12 gennaio 2025
