Decreto legislativo 15 marzo 2024 n 29 disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane in attuazione della delega di cui agli articoli 3 4 e 5 della legge 23 marzo 2023 n 33

COM. N 34/2024

Decreto legislativo 15 marzo 2024 n 29 disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane in attuazione della delega di cui agli articoli 3 4 e 5 della legge 23 marzo 2023 n 33

Protocollo: 4050/2024 · 21/03/2024

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione segnala la pubblicazione del D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29, che disciplina le politiche in favore delle persone anziane e non autosufficienti. Sono illustrate le principali misure su invecchiamento attivo, prevenzione, telemedicina domiciliare, valutazione multidimensionale unificata, integrazione tra servizi sanitari e sociali, assistenza domiciliare e residenziale, cure palliative, prestazione universale e caregiver familiari.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

AGENAS Normativa persone anziane Sanità pubblica Servizio Sanitario Nazionale Telemedicina

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Ministero della Salute
  • Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)
  • Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
  • Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA)
  • Senato della Repubblica
  • Camera dei deputati
  • Agenzia per l'Italia digitale (AGID)

Riferimenti normativi

  • Decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29
  • Legge 23 marzo 2023, n. 33
  • Decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017
  • Legge 30 dicembre 2021, n. 234
  • Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
  • Legge 15 marzo 2010, n. 38
  • Legge 22 dicembre 2017, n. 219
  • Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
  • Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

Scadenze

  • Il decreto legislativo è entrato in vigore il 19 marzo 2024, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2024.
  • Entro 90 giorni dall'entrata in vigore: adozione delle linee di indirizzo nazionali sull'accessibilità delle persone anziane ai servizi e alle risorse del territorio.
  • Entro 90 giorni dall'entrata in vigore: individuazione delle prestazioni di telemedicina e adozione delle relative modalità attuative.
  • Entro 120 giorni dall'entrata in vigore: definizione del sistema di monitoraggio dei LEPS e dei relativi indicatori.
  • Entro 120 giorni dall'entrata in vigore: adozione delle linee guida per il miglioramento delle capacità gestionali degli Ambiti territoriali sociali (ATS).
  • Entro 120 giorni dall'entrata in vigore: individuazione dei requisiti minimi di sicurezza e dei requisiti di qualità per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie.
  • Entro 180 giorni dall'entrata in vigore: attivazione sperimentale di almeno un servizio di telemedicina domiciliare in ciascuna delle tre aree geografiche nazionali, per un periodo massimo di 18 mesi.
  • Entro 12 mesi dall'entrata in vigore: adozione del decreto sui criteri di accesso ai Punti unici di accesso (PUA), sulle unità di valutazione multidimensionale e sulla valutazione multidimensionale unificata.
  • Entro il 31 dicembre 2025: applicazione transitoria delle norme e procedure vigenti per l'accesso alle misure previste dal decreto.
  • Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026: sperimentazione della prestazione universale per le persone anziane non autosufficienti.
  • Entro 60 giorni dall'entrata in vigore: nomina della commissione tecnico-scientifica per la definizione dei criteri dello stato di bisogno assistenziale gravissimo.
  • Entro 90 giorni dall'entrata in vigore: definizione delle modalità operative della prestazione universale.
  • Entro il 31 dicembre 2024: svolgimento delle attività preparatorie e organizzative relative alla prestazione universale.
  • Entro il 30 aprile di ogni anno: trasmissione delle relazioni sulle attività di promozione dell'invecchiamento attivo.
  • Entro il 31 dicembre di ogni anno: predisposizione della relazione annuale sulle misure adottate per l'invecchiamento attivo.

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO