COM. N 35/2014
Medici competenti: risposta Ministero Lavoro istanza FNOMCeO
Sintesi
Generata con AILa Commissione per gli Interpelli chiarisce che l’obbligo del medico competente di collaborare alla valutazione dei rischi, previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 81/2008, deve essere inteso in senso attivo. Il medico deve acquisire informazioni sui rischi, anche tramite sopralluoghi e sorveglianza sanitaria, fornire rilievi e proposte e collaborare sin dall’avvio del processo valutativo. La valutazione resta un obbligo non delegabile del datore di lavoro, mentre la mancata collaborazione del medico può essere accertata dall’organo di vigilanza.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
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Enti e organizzazioni
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Commissione per gli Interpelli
- Corte di Cassazione
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 12
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 17
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 2
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 25, comma 1, lett. a) e lett. m)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 35, comma 1
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 55, comma 1, lett. a)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 58
- D.Lgs. 30 aprile 2009, n. 106, art. 35, comma 1
- D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 626, art. 17
- Interpello n. 5/2014 della Commissione per gli Interpelli
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 1856 del 15/01/2013
Scadenze
- 13/03/2014 – riunione della Commissione per gli Interpelli
- 27/03/2014 – risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- 03/04/2014 – data della comunicazione FNOMCeO
