COM. N 35/2015
Riconoscimento titoli stranieri
Sintesi
Generata con AILa comunicazione chiarisce le procedure per il riconoscimento in Italia dei titoli sanitari conseguiti all’estero, distinguendo tra titoli comunitari ed extracomunitari. Il riconoscimento per l’esercizio professionale è di competenza del Ministero della Salute, mentre le Università gestiscono l’equipollenza per finalità accademiche. Sono inoltre precisate le competenze degli Ordini, i requisiti per l’iscrizione all’Albo, la validità dei riconoscimenti e la data da riportare nell’Albo.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- Ministero della Salute
- FNOMCeO
- Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri
- Università
Riferimenti normativi
- Direttiva 2005/36/CE
- Direttiva 2006/100/CE
- D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione)
- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni
- Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32
- D.P.R. 394/1999, art. 50, commi 8 e 8-bis
- D.P.R. 221/1990, art. 3, comma 1
Scadenze
- Per i titoli non comunitari, il professionista deve iscriversi al relativo Albo entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento; decorso tale termine, il decreto perde efficacia.
- Per le prestazioni sanitarie occasionali e temporanee dei professionisti comunitari, la dichiarazione scritta deve essere comunicata anticipatamente al Ministero della Salute.
- Per i titoli comunitari non è previsto un limite temporale di decadenza per l'iscrizione all'Albo.
