Art. 13 d.l. n. 146/21 conv. da l. n. 215/21 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – note del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell’ispettorato nazionale del lavoro

COM. N 36/2022

Art. 13 d.l. n. 146/21 conv. da l. n. 215/21 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – note del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell’ispettorato nazionale del lavoro

Protocollo: 3643/2022 · 09/02/2022

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione illustra l’obbligo di preventiva comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali introdotto dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021. L’obbligo riguarda esclusivamente i committenti che operano come imprenditori e non si applica, tra gli altri, agli studi professionali non organizzati in forma d’impresa né alle prestazioni intellettuali. Sono riepilogati soggetti interessati ed esclusi, tempistiche, modalità e contenuti della comunicazione, possibilità di annullamento o modifica e sanzioni da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Adempimenti amministrativi Normativa Scadenze Sicurezza sul lavoro

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Ispettorato Nazionale del Lavoro

Riferimenti normativi

  • Art. 13 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215
  • Art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008
  • Art. 15 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81
  • Art. 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124
  • Artt. 2082, 2083, 2222 e 2229 del Codice civile
  • Art. 67, comma 1, lettere i) e l), del D.P.R. n. 917/1986
  • Art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2015
  • Art. 9-bis del Decreto-Legge n. 510/1996, convertito dalla Legge n. 608/1996
  • Art. 54-bis del Decreto-Legge n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017
  • Legge n. 233/2021, di conversione del Decreto-Legge n. 152/2021
  • Art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001
  • Art. 6 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947

Scadenze

  • 21 dicembre 2021: decorrenza del nuovo obbligo
  • 18 gennaio 2022: termine entro il quale effettuare la comunicazione per i rapporti in essere o iniziati dal 21 dicembre 2021 e già cessati
  • Prima dell’inizio della prestazione: termine ordinario per i rapporti avviati successivamente alla pubblicazione della nota
  • Entro 7 giorni di calendario: termine indicato per i rapporti soggetti alla disciplina transitoria

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO