Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante “misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” (vigente al 5-2-2022)
Protocollo: 3923/2022 · 10/02/2022
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra le principali disposizioni del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5: validità delle certificazioni verdi COVID-19 dopo dose di richiamo o guarigione successiva al ciclo vaccinale, autosorveglianza dei contatti, regole per soggetti provenienti dall’estero, trasporti e gestione dei casi di positività nel sistema scolastico e formativo. Segnala inoltre criticità nella Piattaforma nazionale DGC relative alla rilevazione dei sanitari guariti dal COVID-19 e alle procedure di sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale, chiedendo chiarimenti al Ministero della Salute.
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Riferimenti normativi
- Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
- Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1
- Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021
- Circolare del Ministero della Salute 21 luglio 2021, prot. n. 32884
- Circolare del Ministero della Salute 3 marzo 2021, prot. n. 8284
Scadenze
- Provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022 e vigente al 5 febbraio 2022
- Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
- Validità di sei mesi per le certificazioni verdi da guarigione o completamento del ciclo vaccinale nei casi previsti
- Test antigenico valido 48 ore e test molecolare valido 72 ore
- Autosorveglianza e utilizzo di dispositivi FFP2/FFP3 per 10 giorni dall’ultimo contatto stretto
- Test alla comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno dall’ultimo contatto
- Accesso a determinati trasporti per le isole minori fino al 31 marzo 2022
- Guarigione entro 120 giorni per l’applicazione delle specifiche misure di autosorveglianza scolastica
- Dose successiva alla guarigione preferibilmente entro 6 mesi e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione, secondo la circolare del 21 luglio 2021
