COM. N 39/2014
Certificato antipedofilia: note Ministero Giustizia
Sintesi
Generata con AILa comunicazione chiarisce l’ambito di applicazione dell’obbligo, previsto dall’art. 25-bis del d.P.R. n. 313/2002, di richiedere il certificato del casellario giudiziale per l’impiego di persone con contatti diretti e regolari con minori. L’obbligo riguarda i rapporti di lavoro e non le collaborazioni volontarie prive di un rapporto lavorativo. Il certificato viene rilasciato entro qualche giorno; nella fase di prima applicazione sono indicate modalità sostitutive provvisorie per procedere all’assunzione dopo aver presentato la richiesta.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
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Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- Ministero della Giustizia
- Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia
- Casellario giudiziale
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo n. 39 del 2014, art. 2
- Decreto legislativo n. 30 del 2014
- d.P.R. n. 313 del 2002, art. 25-bis
- Direttiva dell’Unione europea n. 93 del 2011
- Codice penale, artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies
Scadenze
- Richiesta del certificato prima della stipula del contratto di lavoro e dell’assunzione
- Rilascio dei certificati entro qualche giorno dalla richiesta
- Nella fase di prima applicazione, possibilità di procedere all’impiego dopo la richiesta del certificato mediante dichiarazione sostitutiva, secondo i casi indicati nella nota
