Certificato antipedofilia: note Ministero Giustizia

COM. N 39/2014

Certificato antipedofilia: note Ministero Giustizia

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione chiarisce l’ambito di applicazione dell’obbligo, previsto dall’art. 25-bis del d.P.R. n. 313/2002, di richiedere il certificato del casellario giudiziale per l’impiego di persone con contatti diretti e regolari con minori. L’obbligo riguarda i rapporti di lavoro e non le collaborazioni volontarie prive di un rapporto lavorativo. Il certificato viene rilasciato entro qualche giorno; nella fase di prima applicazione sono indicate modalità sostitutive provvisorie per procedere all’assunzione dopo aver presentato la richiesta.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Adempimenti amministrativi certificati giustizia Normativa Ordini territoriali

Enti e organizzazioni

  • Ministero della Giustizia
  • Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia
  • Casellario giudiziale

Riferimenti normativi

  • Decreto legislativo n. 39 del 2014, art. 2
  • Decreto legislativo n. 30 del 2014
  • d.P.R. n. 313 del 2002, art. 25-bis
  • Direttiva dell’Unione europea n. 93 del 2011
  • Codice penale, artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies

Scadenze

  • Richiesta del certificato prima della stipula del contratto di lavoro e dell’assunzione
  • Rilascio dei certificati entro qualche giorno dalla richiesta
  • Nella fase di prima applicazione, possibilità di procedere all’impiego dopo la richiesta del certificato mediante dichiarazione sostitutiva, secondo i casi indicati nella nota

Documenti ufficiali

Apri comunicazione ufficialeOrdini provinciali - Comunicazione n. 39 - Certificato antipedofilia_Note Ministero Giustizia

Fonte originale FNOMCeO