COM. N 43/2026
Decorrenza efficacia della sanzione disciplinare
Protocollo: 4435 · 26/03/2026
Sintesi
Generata con AILa comunicazione chiarisce i termini di efficacia delle sanzioni disciplinari adottate dagli Ordini e dalla CCEPS. La sanzione decorre dopo trenta giorni dalla notifica del provvedimento all’iscritto, in assenza di ricorso, oppure dal giorno successivo alla notifica della decisione CCEPS che respinge il ricorso. Gli Ordini devono annotare tempestivamente i provvedimenti negli albi territoriale e nazionale; la FNOMCeO deve inserirli nel sistema IMI entro tre giorni dalla conoscenza, quando limitano o vietano l’esercizio professionale.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Ordini territoriali dei medici chirurghi e degli odontoiatri
- CCEPS
- Sistema IMI
Riferimenti normativi
- D.P.R. n. 221/1950, art. 53, comma 1
- D.P.R. n. 221/1950, art. 68
- Legge n. 241/1990, art. 21-quater
- Codice di procedura civile, art. 373
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983, art. 23
- D.Lgs. 15/2016, art. 8-bis
- Legge Lorenzin
Scadenze
- Trenta giorni dalla notifica all’iscritto del provvedimento adottato dall’Ordine, in assenza di ricorso
- Dal giorno successivo alla notifica della decisione CCEPS che respinge il ricorso
- Annotazione negli albi il giorno successivo al trentesimo giorno dalla notifica del provvedimento, se non è stato proposto ricorso
- Inserimento nel sistema IMI entro un massimo di 3 giorni dalla data in cui la FNOMCeO viene a conoscenza del provvedimento
