Sospensione feriale dei termini processuali

COM. N 44/2015

Sospensione feriale dei termini processuali

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione chiarisce l’applicazione della nuova sospensione feriale dei termini processuali, ridotta dal 1° al 31 agosto a partire dal 2015. La sospensione si applica anche ai ricorsi alla CCEPS contro le decisioni delle Commissioni ordinistiche, compreso il termine di trenta giorni previsto per la proposizione del ricorso.

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Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Normativa Ordini professionali Ordini territoriali Procedimenti disciplinari Scadenze

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • CCEPS
  • Ministero della Salute
  • Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri
  • Commissioni per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri

Riferimenti normativi

  • Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162
  • Art. 16 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132
  • Legge 7 ottobre 1969, n. 742, “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”
  • Art. 53 del D.P.R. 221/1950

Scadenze

  • Dal 2015 la sospensione feriale dei termini processuali decorre dal 1° al 31 agosto di ogni anno
  • Il termine per proporre ricorso alla CCEPS è di trenta giorni ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 221/1950
  • Durante la sospensione feriale i termini riprendono a decorrere dal 1° settembre
  • Nell'esempio riportato, un termine iniziato il 20 luglio scade il 19 settembre

Documenti ufficiali

Apri comunicazione ufficialeCOMUNICAZIONE N. 44_Sospensione feriale dei termini processual

Fonte originale FNOMCeO