Nota ministero salute dgprof/4/ 1.5.h.a.7.4/2025/876 radwan seif ihab mahmoud mohamed riscontro PEC del 13/03/2026 applicazione accordo di reciprocità Italia-egitto per l’iscrizione all’albo dei medici chirurghi di cittadini in possesso del titolo di laurea in medicina conseguito in egitto

COM. N 44/2026

Nota ministero salute dgprof/4/ 1.5.h.a.7.4/2025/876 radwan seif ihab mahmoud mohamed riscontro PEC del 13/03/2026 applicazione accordo di reciprocità Italia-egitto per l’iscrizione all’albo dei medici chirurghi di cittadini in possesso del titolo di laurea in medicina conseguito in egitto

Protocollo: 4440 · 26/03/2026

Sintesi

Generata con AI

Il Ministero della Salute conferma che l’accordo di reciprocità Italia-Egitto consente ai cittadini egiziani l’esercizio della professione medica, successivamente esteso a quella odontoiatrica, senza previo riconoscimento del titolo esclusivamente quando la laurea abilitante è stata conseguita in Egitto. L’accordo non si applica ai cittadini egiziani laureati in altri Stati, anche se il titolo è stato riconosciuto o equiparato in Egitto. Gli Ordini devono verificare il permesso di soggiorno e sottoporre la domanda di iscrizione al preventivo nulla osta del Ministero della Salute. Nel caso specifico del titolo odontoiatrico conseguito in Ucraina, l’iscrizione è subordinata al regolare riconoscimento del titolo.

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Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Adempimenti amministrativi Albi professionali Iscrizione all'Albo Ministero della Salute Normativa Ordini territoriali

Enti e organizzazioni

  • Ministero della Salute
  • Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)
  • Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Bologna
  • Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale

Riferimenti normativi

  • Scambio di Note sull’esercizio della professione medica tra Italia e Repubblica Araba d’Egitto, firmato al Cairo il 9 aprile 1951 e valido dal 20 maggio 1951
  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 15078/00 del 19 giugno 2000
  • Nota del Ministero della Salute prot. n. 29911 del 1 giugno 2021
  • Direttiva 2005/36/CE

Scadenze

  • PEC del 13 marzo 2026
  • Nota ministeriale del 16 marzo 2026
  • Comunicazione FNOMCeO del 26 marzo 2026
  • Accordo firmato il 9 aprile 1951, valido dal 20 maggio 1951
  • Nota ministeriale prot. n. 29911 del 1 giugno 2021

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO