Decreto-legge 17 marzo 2020 n 18
Protocollo: 3972/2020 · 23/03/2020
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra le principali disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, adottato per fronteggiare l’emergenza COVID-19. Sono esaminate le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, il reclutamento e la permanenza in servizio del personale sanitario, l’utilizzo di dispositivi medici e DPI, le deroghe per i professionisti sanitari con qualifiche estere, la nuova disciplina dell’abilitazione alla professione medica, le sospensioni dei termini amministrativi e fiscali, il lavoro agile e le misure di sostegno economico.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
- Servizio Studi del Senato
- Ministero della Salute
- Istituto Superiore di Sanità
- INAIL
- INVITALIA
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
- Consiglio dei Ministri
Riferimenti normativi
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
- Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14/2020
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies
- Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, articolo 45, comma 1-ter
- Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali
- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, articoli 49 e 50
- Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206
- Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 33, comma 3
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 35, comma 18
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 1 e 35
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
- Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9
- Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11
- Codice civile, articoli 1218 e 1223
Scadenze
- 17 marzo 2020: data di emanazione del decreto-legge n. 18 e di entrata in vigore indicata nella comunicazione
- 15 aprile 2020: termine della sospensione generale dei procedimenti amministrativi
- 15 giugno 2020: termine esteso per la validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020
- 31 luglio 2020: termine dello stato di emergenza richiamato per diverse misure, tra cui permanenza in servizio, produzione e commercializzazione in deroga di mascherine e DPI
- 31 agosto 2020: termine della proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità
- 8 marzo-31 maggio 2020: sospensione di alcuni adempimenti tributari e termini delle attività degli uffici degli enti impositori
- 8 marzo-31 marzo 2020: sospensione di specifici versamenti da autoliquidazione per i soggetti interessati
- 15 aprile 2020-15 aprile 2021: periodo di arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari
- Entro 3 giorni dall’autocertificazione: trasmissione all’Istituto Superiore di Sanità degli elementi utili alla validazione delle mascherine chirurgiche e pronuncia dell’ISS entro 3 giorni dalla ricezione
- Entro 5 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge: definizione e avvio della misura per il finanziamento della produzione di dispositivi medici e DPI
- Sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto: sospensione delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego
- Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge: adozione del decreto interministeriale sul Fondo per il reddito di ultima istanza
