Delibere commissione nazionale per la formazione continua adottate il 04 febbraio 2021

COM. N 47/2021

Delibere commissione nazionale per la formazione continua adottate il 04 febbraio 2021

Protocollo: 4116/2021 · 08/03/2021

Sintesi

Generata con AI

La Commissione nazionale per la formazione continua ha chiarito l’applicazione dell’obbligo ECM durante la pandemia. Per i professionisti sanitari pensionati che svolgono attività saltuaria, questa è definita come attività con reddito annuo non superiore a 5.000 euro; l’esenzione richiede un’apposita dichiarazione e comporta una riduzione di 2 crediti ECM ogni 15 giorni di sospensione, entro il limite dell’obbligo triennale. Sono inoltre precisate le regole sullo spostamento dei crediti, sul recupero del debito formativo e sulle riduzioni previste per i professionisti operanti nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Il Co.Ge.A.P.S. deve predisporre modalità digitali per la presentazione e la valutazione delle istanze di esenzione.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Iscritti all'Ordine

Tag

CoGeAPS Digitalizzazione ECM Formazione professionale Normativa

Enti e organizzazioni

  • Commissione nazionale per la formazione continua
  • AGENAS
  • Co.Ge.A.P.S.
  • FNOMCeO
  • Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 16-ter
  • Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR
  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 357 e 358
  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 92, comma 5
  • Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192
  • D.P.C.M. 26 luglio 2010
  • Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012
  • D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 4
  • Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, in materia di formazione continua nel settore salute
  • Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato il 25 ottobre 2018
  • Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214
  • Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, Capo II, convertito dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26
  • Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326
  • D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale
  • Decreto del Ministro della Salute del 17 aprile 2019
  • Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 18 dicembre 2019 sul recupero del debito formativo pregresso
  • Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 luglio 2019 sulle riduzioni per le zone colpite dagli eventi sismici

Scadenze

  • 4 febbraio 2021: adozione delle delibere della Commissione nazionale per la formazione continua
  • 31 dicembre 2021: data di fine evento rilevante per lo spostamento dei crediti
  • Triennio 2014-2016: riduzione dell’obbligo formativo di 25 crediti per i professionisti interessati dagli eventi sismici
  • Triennio 2017-2019: obbligo formativo ridotto e criteri di riduzione per i professionisti delle zone colpite dagli eventi sismici
  • Triennio 2020-2022: possibilità di portare in riduzione i crediti eccedenti conseguiti nei periodi precedenti

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO