COM. N 51/2015
Esecuzione decisioni CCEPS
Sintesi
Generata con AILa FNOMCeO richiama gli Ordini provinciali e le Commissioni odontoiatriche a dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari confermati dalla CCEPS. La proposizione del ricorso per Cassazione non sospende l’esecuzione della sanzione e l’istanza di sospensione ex art. 373 c.p.c. è ritenuta inammissibile, secondo la decisione CCEPS n. 45 del 14 novembre 2011 e la giurisprudenza citata.
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Informazioni elaborate con AI
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS)
- Corte di Cassazione
Riferimenti normativi
- Art. 373 c.p.c.
- D.P.R. n. 221/1950, artt. 42 e 43
- Sentenza della Corte di Cassazione 20 luglio 2004, n. 13427
- Decisione CCEPS n. 45 del 14 novembre 2011
- R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, quarto comma
