COM. N 53/2014
Professioni sanitarie, provvedimenti disciplinari: decorrenza termine di prescrizione
Sintesi
Generata con AILa comunicazione segnala la sentenza della Corte di Cassazione n. 9860/2014, secondo cui, in assenza di rilevanza penale del fatto o di procedimento penale in corso, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti dei sanitari decorre dalla data di commissione dell’illecito e non dalla sua conoscenza da parte dell’organo disciplinare. La Corte ha dichiarato prescritta l’azione disciplinare avviata nei confronti di un medico veterinario.
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Informazioni elaborate con AI
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Enti e organizzazioni
- Corte Suprema di Cassazione
- Ministero della Salute
- Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie
- Ordine dei medici veterinari della Provincia di Rovigo
Riferimenti normativi
- D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, art. 51
- D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, art. 44
- Legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 6
- Codice penale, art. 158
- Codice di procedura civile, art. 384
Scadenze
- Termine di prescrizione dell’azione disciplinare: cinque anni dalla data di realizzazione dell’illecito
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 9860 del 7 maggio 2014
- Deposito della sentenza: 7 maggio 2014
- Nella fattispecie, l’azione disciplinare è stata ritenuta prescritta nel novembre 2008 e anche all’avvio del procedimento nel 2009, essendo il fatto non oltre il maggio 2003
