DDL 1324 Norme varie materia sanitaria Riordino professioni sanitarie
Protocollo: 5849 · 09/05/2016
Sintesi
Generata con AILa comunicazione trasmette il testo proposto dalla 12ª Commissione permanente del Senato sul disegno di legge n. 1324 e sui disegni collegati in materia sanitaria. Il provvedimento prevede deleghe al Governo e disposizioni sul riordino degli Ordini e degli albi delle professioni sanitarie, sull’esercizio abusivo, sulla formazione medica specialistica, sulla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, sulla sperimentazione clinica, sui livelli essenziali di assistenza e su ulteriori profili di sanità pubblica. Sono inoltre riportati i pareri delle Commissioni parlamentari e i testi dei disegni di legge assorbiti o collegati.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- Senato della Repubblica
- 12ª Commissione permanente Igiene e Sanità del Senato
- Ministero della Salute
- Ministero della giustizia
- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
- Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
- FNOMCeO
- Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie
Riferimenti normativi
- Disegno di legge del Senato n. 1324
- Disegni di legge del Senato n. 154, n. 693, n. 725, n. 818, n. 829 e n. 833
- Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561
- Legge 24 luglio 1985, n. 409
- Legge 1° febbraio 2006, n. 43
- Legge 26 febbraio 1999, n. 42
- Legge 10 agosto 2000, n. 251
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221
- Legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
- Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
- Direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE
- Regolamento (UE) n. 536/2014
- Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
- Costituzione, articolo 117
- Legge 18 febbraio 1989, n. 56
- Legge 24 maggio 1967, n. 396
- Codice penale, articoli 240, 348 e 61
- Legge 14 gennaio 2013, n. 4
Scadenze
- Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi sulla sperimentazione clinica entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
- I regolamenti attuativi sul riordino degli Ordini e degli albi devono essere adottati, secondo il testo proposto dalla Commissione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge; alcuni testi collegati prevedono termini di dodici o diciotto mesi.
- Gli accordi per il riconoscimento dei titoli equipollenti delle professioni di osteopata e chiropratico devono essere adottati entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge; i decreti sull’ordinamento didattico entro sei mesi.
- Gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione devono essere istituiti entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
- Gli atti del Ministero della salute relativi all’ordinamento delle professioni di biologo e psicologo devono essere adottati entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
- I pareri delle Commissioni parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi devono essere espressi entro quaranta giorni dalla trasmissione.
- Il regolamento europeo n. 536/2014 è entrato in vigore il 16 giugno 2014 e prevede l’abrogazione della direttiva 2001/20/CE con effetto dal 28 maggio 2016.
- La Commissione parlamentare ha comunicato il testo alla Presidenza del Senato il 2 maggio 2016; la comunicazione FNOMCeO è datata 9 maggio 2016.
