Art. 56 Codice Deontologia Medica

COM. N 61/2016

Art. 56 Codice Deontologia Medica

Protocollo: 7315 · 15/06/2016

Sintesi

Generata con AI

La FNOMCeO comunica la revisione dell’articolo 56 del Codice di Deontologia Medica, approvata dal Consiglio Nazionale, relativo alla pubblicità informativa sanitaria. La nuova formulazione disciplina contenuti e correttezza della pubblicità, ammette la pubblicità comparativa solo sulla base di indicatori clinici certi e condivisi e attribuisce all’Ordine territoriale la verifica della conformità deontologica e l’adozione dei provvedimenti necessari.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Deontologia FNOMCeo Ordini territoriali Professione medica Professione odontoiatrica Pubblicità sanitaria

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Consulta deontologica nazionale
  • Comitato Centrale della FNOMCeO
  • Consiglio Nazionale della FNOMCeO
  • Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri
  • Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
  • Consiglio di Stato

Riferimenti normativi

  • Articolo 56 del Codice di Deontologia Medica
  • Sentenza del Consiglio di Stato n. 00167/2016
  • Provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 4/9/2014

Scadenze

  • 4 settembre 2014: provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
  • 19 gennaio 2016: sentenza del Consiglio di Stato n. 00167/2016
  • 28 aprile 2016: esame della proposta da parte del Comitato Centrale
  • 19 maggio 2016: approvazione del testo da parte del Consiglio Nazionale
  • 15 giugno 2016: data indicata nel titolo della comunicazione

Documenti ufficiali

Apri comunicazione ufficialeCOM. N. 61_Art. 56_Codice Deontologia Medica_Prot. 7315_15-06-2016

Fonte originale FNOMCeO