Registro Unico Fatture Pubbliche Amministrazioni: DL 66-14

COM. N 63/2014

Registro Unico Fatture Pubbliche Amministrazioni: DL 66-14

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione informa gli Ordini professionali che, dal 1° luglio 2014, il registro unico delle fatture delle pubbliche amministrazioni trova applicazione anche agli Ordini professionali. Il registro deve essere integrato nel sistema informativo-contabile e le fatture devono essere annotate entro 10 giorni dal ricevimento, riportando le informazioni previste dall’art. 42 del D.L. 66/2014. Il decreto-legge doveva essere convertito entro il 23 giugno 2014.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Adempimenti amministrativi Normativa Ordini professionali Ordini territoriali Scadenze

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Ordini professionali
  • ARAN

Riferimenti normativi

  • Art. 42 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
  • Art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
  • Art. 7, comma 1, del Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64
  • Legge 13 agosto 2010, n. 136
  • Art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
  • Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Scadenze

  • 1° luglio 2014: decorrenza dell’obbligo di adozione del registro unico delle fatture
  • Entro 10 giorni dal ricevimento: annotazione delle fatture o delle richieste equivalenti di pagamento
  • 23 giugno 2014: termine indicato per la conversione in legge del Decreto-legge n. 66/2014

Documenti ufficiali

Apri comunicazione ufficialeOrdini provinciali - Comunicazione n. 63 - Registro Unico Fatture Pubbliche Amministrazioni_DL 66-14

Fonte originale FNOMCeO