COM. N 63/2015
Procedimento disciplinare estinzione reato esito positivo prova
Sintesi
Generata con AILa FNOMCeO chiarisce che l’estinzione del reato conseguente all’esito positivo della messa alla prova non impedisce all’Ordine di valutare disciplinarmente il comportamento del sanitario e, se ne ricorrono i presupposti, di attivare il procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D.P.R. 221/1950, anziché dell’art. 44 dello stesso decreto.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO – Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova
Riferimenti normativi
- D.P.R. 221/1950, artt. 38 e seguenti
- D.P.R. 221/1950, art. 44
- Legge 28 aprile 2014, n. 67
- Codice penale, artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater
