Corte dei conti sezione giurisdizionale Liguria – sentenza n. 5/2022 – medici vaccinatori pensionati

COM. N 66/2022

Corte dei conti sezione giurisdizionale Liguria – sentenza n. 5/2022 – medici vaccinatori pensionati

Protocollo: 6531/2022 · 16/03/2022

Sintesi

Generata con AI

La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Liguria, con sentenza n. 5/2022, ha riconosciuto ai medici pensionati “quota cento” che hanno partecipato al piano vaccinale anti-SARS-CoV-2 il diritto di cumulare i compensi percepiti con il trattamento pensionistico. È stato dichiarato illegittimo e annullato il provvedimento INPS di sospensione della pensione e recupero delle somme erogate, in quanto la normativa emergenziale deroga ai limiti ordinari di cumulabilità per favorire la partecipazione dei sanitari alla campagna vaccinale.

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Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Corte dei conti Inps Previdenza Professione medica SARS-CoV-2 Vaccinazioni

Enti e organizzazioni

  • Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria
  • INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale
  • Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Riferimenti normativi

  • Sentenza Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Liguria, n. 5/2022
  • Legge n. 178/2020, art. 1, commi 460-462
  • Decreto-legge n. 4/2019, art. 14, comma 3
  • Decreto-legge n. 18/2020, art. 2-bis, comma 5, e art. 85, comma 5
  • Decreto-legge n. 2/2021, art. 3-bis, convertito dalla Legge n. 29/2021
  • Decreto-legge n. 73/2021, art. 34, commi 8-9, convertito dalla Legge n. 106/2021 e modificato dal Decreto-legge n. 228/2021
  • Costituzione, art. 3
  • Legge n. 88/1989, art. 52, comma 2
  • Legge n. 533/1973, art. 10
  • Circolare INPS n. 117/2019

Scadenze

  • Gli incarichi al personale sanitario in quiescenza potevano avere scadenza non oltre il 31 dicembre 2022
  • Le disposizioni relative agli incarichi di cui all’art. 2-bis, comma 5, del D.L. n. 18/2020 non si applicavano, per l’anno 2021 e il primo trimestre 2022, agli effetti previsti dall’art. 3-bis del D.L. n. 2/2021
  • Gli incarichi previsti dall’art. 2-bis, comma 5, del D.L. n. 18/2020 potevano essere conferiti fino al 31 luglio 2020

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO