Decreto 25 giugno 2018 Aggiornamento elenco medicinali

COM. N 70/2018

Decreto 25 giugno 2018 Aggiornamento elenco medicinali

Protocollo: 11521 · 19/07/2018

Sintesi

Generata con AI

Il decreto del Ministero della Salute aggiorna l’Allegato III-bis del D.P.R. n. 309/1990, includendo i medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard. Stabilisce inoltre l’apposizione del contrassegno con doppio asterisco ai medicinali vegetali a base di cannabis e chiarisce le modalità di prescrizione tramite ricettario del SSN, nonché gli obblighi di autoricettazione, registrazione e conservazione della documentazione per l’uso professionale urgente.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

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Tag

farmaci Ministero della Salute Normativa Professione medica Servizio Sanitario Nazionale Sostanze stupefacenti e psicotrope

Enti e organizzazioni

  • Ministero della Salute
  • FNOMCeO
  • Servizio Sanitario Nazionale
  • Istituto superiore di sanità
  • Consiglio superiore di sanità
  • Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Riferimenti normativi

  • Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in particolare Allegato III-bis, tabella dei medicinali sezione B e art. 43, commi 4-bis e 6
  • Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008
  • Decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, art. 5
  • Decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015
  • Legge 15 marzo 2010, n. 38
  • Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, art. 18-quater, comma 6
  • Decreto del Ministero della Salute 25 giugno 2018

Scadenze

  • Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2018
  • Entrata in vigore del decreto il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
  • Conservazione per due anni del registro delle prestazioni e delle copie delle autoricettazioni, a decorrere dall’ultima registrazione effettuata
  • Parere dell’Istituto superiore di sanità del 2 febbraio 2018
  • Parere del Consiglio superiore di sanità espresso il 13 marzo 2018

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO