Sentenza Corte Costituzionale 9 luglio 2014 n. 193
Sintesi
Generata con AILa Corte costituzionale, con la sentenza n. 193 del 9 luglio 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946 nella parte in cui non prevede un numero sufficiente di membri supplenti della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS), tale da consentire, in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, la costituzione di un collegio giudicante composto da membri diversi da quelli che hanno pronunciato la decisione annullata. La pronuncia riguarda i procedimenti relativi a farmacisti e, in via consequenziale, medici chirurghi, veterinari, ostetriche e odontoiatri.
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Corte costituzionale
- Corte di cassazione
- Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS)
- Ordine dei farmacisti della Provincia di Foggia
Riferimenti normativi
- Art. 17, commi 1 e 2, D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233
- Art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87
- Art. 15, commi 3-bis e 3-ter, decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189
- Art. 2, comma 4, legge 4 novembre 2010, n. 183
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, artt. 61 e 64
- Artt. 3, 24 e 111 della Costituzione
- Artt. 383, 158 e 52 del codice di procedura civile
Scadenze
- 3 settembre 2013: ordinanza di rimessione della Corte di cassazione alla Corte costituzionale
- 7 luglio 2014: decisione della Corte costituzionale
- 9 luglio 2014: deposito della sentenza n. 193
- 17 luglio 2014: data della comunicazione n. 72/2014
