COM. N 75/2017
Presidenza consiglio ministri circolare n.2-2017 del 30-05-2017
Sintesi
Generata con AILa comunicazione segnala la Circolare n. 2/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull’attuazione dell’accesso civico generalizzato (FOIA), applicabile anche agli Ordini professionali. Sono illustrate le modalità di presentazione e gestione delle richieste, gli uffici competenti, i termini di decisione, la tutela dei contro-interessati, i limiti ai dinieghi, il dialogo con i richiedenti e la realizzazione del registro degli accessi. La FNOMCeO valuta inoltre un percorso formativo per i funzionari degli Ordini provinciali.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica
- Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
- FNOMCeO
- Ordini professionali
Riferimenti normativi
- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 30 maggio 2017, n. 2/2017
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in particolare artt. 2-bis, 5, 5-bis, 43 e 46
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, capo V
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), artt. 65 e 5, comma 3
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38
- Delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1309
- Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 10
- Regolamento (CE) n. 1049/2001, art. 4
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 19, comma 3
Scadenze
- 23 dicembre 2016: decorrenza del diritto di accesso civico generalizzato
- 30 giorni dalla presentazione della domanda: termine per la conclusione del procedimento
- Fino a 10 giorni: sospensione del termine in caso di comunicazione ai contro-interessati
- 10 giorni: termine per l’opposizione dei contro-interessati
- 20 giorni: termine per la decisione sulla richiesta di riesame
- 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento: periodo prima della trasmissione dei documenti in caso di opposizione del contro-interessato
- Cadenza trimestrale: pubblicazione preferibile del registro degli accessi
- 13 luglio 2017: pubblicazione della Circolare nella Gazzetta Ufficiale n. 162
- 30 maggio 2017: data della Circolare n. 2/2017
