Presidenza consiglio ministri circolare n.2-2017 del 30-05-2017

COM. N 75/2017

Presidenza consiglio ministri circolare n.2-2017 del 30-05-2017

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione segnala la Circolare n. 2/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull’attuazione dell’accesso civico generalizzato (FOIA), applicabile anche agli Ordini professionali. Sono illustrate le modalità di presentazione e gestione delle richieste, gli uffici competenti, i termini di decisione, la tutela dei contro-interessati, i limiti ai dinieghi, il dialogo con i richiedenti e la realizzazione del registro degli accessi. La FNOMCeO valuta inoltre un percorso formativo per i funzionari degli Ordini provinciali.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Accesso civico Adempimenti amministrativi ANAC Anticorruzione Normativa trasparenza

Enti e organizzazioni

  • Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica
  • Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
  • FNOMCeO
  • Ordini professionali

Riferimenti normativi

  • Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 30 maggio 2017, n. 2/2017
  • Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
  • Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in particolare artt. 2-bis, 5, 5-bis, 43 e 46
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, capo V
  • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), artt. 65 e 5, comma 3
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38
  • Delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1309
  • Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 10
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001, art. 4
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013
  • Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 19, comma 3

Scadenze

  • 23 dicembre 2016: decorrenza del diritto di accesso civico generalizzato
  • 30 giorni dalla presentazione della domanda: termine per la conclusione del procedimento
  • Fino a 10 giorni: sospensione del termine in caso di comunicazione ai contro-interessati
  • 10 giorni: termine per l’opposizione dei contro-interessati
  • 20 giorni: termine per la decisione sulla richiesta di riesame
  • 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento: periodo prima della trasmissione dei documenti in caso di opposizione del contro-interessato
  • Cadenza trimestrale: pubblicazione preferibile del registro degli accessi
  • 13 luglio 2017: pubblicazione della Circolare nella Gazzetta Ufficiale n. 162
  • 30 maggio 2017: data della Circolare n. 2/2017

Documenti ufficiali

Apri comunicazione ufficialeCOMUNICAZIONE N. 75_PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI_CIRCOLARE N.2-2017 DEL 30-05-2017

Fonte originale FNOMCeO