Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante “misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” (vigente al: 31-12-2021)

COM. N 8/2022

Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante “misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” (vigente al: 31-12-2021)

Protocollo: 759/2022 · 12/01/2022

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione illustra le principali disposizioni del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, in materia di certificazioni verdi COVID-19, accesso a servizi e trasporti, autosorveglianza e quarantena dopo contatti stretti, utilizzo delle mascherine FFP2 e contenimento dei relativi prezzi, nonché sanzioni per le violazioni.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Ministero della Salute Normativa prevenzione Sanità pubblica SARS-CoV-2 Vaccinazioni

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Ministero della Salute
  • Senato della Repubblica
  • Camera dei deputati
  • Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19

Riferimenti normativi

  • Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229
  • Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221
  • Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87
  • Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
  • Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020

Scadenze

  • 10 gennaio 2022: decorrenza dell'ampliamento dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e dell'obbligo per trasporti e impianti di risalita
  • Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19: applicazione delle disposizioni sull'accesso a servizi e trasporti
  • 31 marzo 2022: termine previsto per la vendita a prezzi contenuti dei dispositivi FFP2
  • 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, oppure dalla dose di richiamo: condizioni per l'autosorveglianza in caso di contatto stretto
  • Fino al decimo giorno successivo all'ultimo contatto stretto: obbligo di indossare dispositivi FFP2 per i soggetti in autosorveglianza
  • Quinto giorno successivo all'ultimo contatto: effettuazione del test in caso di persistenza dei sintomi
  • 31 dicembre 2021: vigenza del testo del decreto indicata nella comunicazione

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO