COM. N 80/2021
Provvedimento Ministero della Salute n.0015127-12/04/2021-dgpre- “indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 correlata”
Protocollo: 6103/2021 · 14/04/2021
Sintesi
Generata con AIIl Ministero della Salute fornisce indicazioni procedurali per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo un’assenza correlata a COVID-19. Il provvedimento disciplina le diverse situazioni: ricovero per forme gravi, positività sintomatica o asintomatica, positività prolungata e contatto stretto asintomatico, specificando isolamento, test di negativizzazione, certificazioni e ruolo del medico competente.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Categorie
Tag
Enti e organizzazioni
- Ministero della Salute
- FNOMCeO
- INPS
- INAIL
Riferimenti normativi
- Art. 41, comma 2, lettera e-ter, del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni
- Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021
- Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020
- Messaggio INPS n. 3653 del 9 ottobre 2020
Scadenze
- Isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, con almeno 3 giorni senza sintomi e successivo test molecolare negativo per i lavoratori positivi sintomatici
- Isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività e successivo test molecolare negativo per i lavoratori positivi asintomatici
- Interruzione dell’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi per i lavoratori positivi a lungo termine, con riammissione subordinata alla negativizzazione del tampone
- Quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo per i lavoratori contatto stretto asintomatici
- Visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i lavoratori ricoverati, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera e-ter, del D.Lgs. 81/2008, anche indipendentemente dalla durata dell’assenza
