COM. N 81/2017
Cancellazione e successiva reiscrizione Albo Decisione CCEPS n. 17-2015
Sintesi
Generata con AILa comunicazione trasmette la decisione CCEPS n. 17 del 23 marzo 2015, secondo cui la reiscrizione all’Albo dopo una cancellazione ha efficacia ex nunc, anche se intervenuta dopo un breve periodo. La cancellazione interrompe il rapporto giuridico con l’Ordine e la reiscrizione deve pertanto avvenire senza continuità retroattiva, con nuova domanda, documentazione, data e numero di iscrizione.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS)
- Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri
Riferimenti normativi
- articolo 11 del D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 1946
- articolo 11 del DPR n. 221 del 1950
- decisione CCEPS n. 17 del 23 marzo 2015
