Decreto 20 giugno 2024 – aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. inserimento in calce alla tabella i di una nota di esplicita esclusione di sostanze classificate come precursori di droghe di categoria 1.

COM. N 81/2024

Decreto 20 giugno 2024 – aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. inserimento in calce alla tabella i di una nota di esplicita esclusione di sostanze classificate come precursori di droghe di categoria 1.

Protocollo: 8278/2024 · 04/07/2024

Sintesi

Generata con AI

Il decreto del Ministero della Salute aggiorna la Tabella I del DPR 309/1990 inserendo una nota che esclude espressamente cinque sostanze classificate come precursori di droghe di categoria 1, utilizzabili nella fabbricazione illecita di fentanil e analoghi. La FNOMCeO invita gli Ordini territoriali a darne la massima diffusione.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Ministero della Salute Normativa Ordini territoriali Sanità pubblica Sostanze stupefacenti e psicotrope

Enti e organizzazioni

  • Ministero della Salute
  • FNOMCeO
  • Istituto superiore di sanità
  • Consiglio superiore di sanità
  • Commissione europea

Riferimenti normativi

  • Decreto del Ministero della Salute 20 giugno 2024
  • Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
  • Decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50
  • Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, Vienna 19 dicembre 1988
  • Regolamento (CE) n. 273/2004
  • Regolamento (CE) n. 111/2005
  • Regolamento delegato (UE) 2023/196
  • Regolamento (UE) 2018/729

Scadenze

  • Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024
  • Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
  • Parere dell’Istituto superiore di sanità del 19 febbraio 2024
  • Parere del Consiglio superiore di sanità espresso il 9 aprile 2024

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO