D.Lgs. 4 agosto 2016 n. 171 recante-Attuazione delega-art.11-c. 1-lett. p – L. 7 agosto 2015 n. 124 in materia di dirigenza sanitaria
Protocollo: 10280 · 15/09/2016
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra il contenuto del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, che disciplina il conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto, direttore dei servizi socio-sanitari degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale. Il provvedimento istituisce un elenco nazionale di idonei per i direttori generali, definisce le procedure di nomina, conferma e revoca, stabilisce requisiti di trasparenza, incompatibilità e inconferibilità e prevede disposizioni transitorie, finanziarie e applicabili alle aziende ospedaliero-universitarie.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Categorie
Tag
Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Ministero della Salute
- Regioni
- Aziende sanitarie locali
- Aziende ospedaliere
- Aziende ospedaliero-universitarie
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171
- Legge 7 agosto 2015, n. 124, articolo 11, comma 1, lettera p)
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 522
- Decreto legislativo n. 502/1992, articolo 3-bis, comma 7-bis
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 52, comma 4, lettera d)
Scadenze
- Pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2016
- Nomina della commissione nazionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, in fase di prima applicazione
- Formazione dell'elenco nazionale entro 120 giorni dall'insediamento della commissione
- Aggiornamento dell'elenco nazionale con cadenza biennale
- Durata degli incarichi di direttore generale non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni
- Ammissione alla selezione dei candidati che non abbiano compiuto 65 anni
