COM. N 84/2014
Medicina estetica
Sintesi
Generata con AILa FNOMCeO trasmette il parere del Consiglio Superiore di Sanità sulla competenza dell’odontoiatra a eseguire trattamenti di medicina estetica. Il parere è favorevole esclusivamente per terapie con finalità estetica destinate alla cura di denti, bocca, mascelle e relativi tessuti, inserite in un protocollo odontoiatrico ampio e completo e comunque limitate alla zona labiale. Non sono ammessi dispositivi medici o farmaci commercializzati per finalità terapeutiche estranee alle aree previste dalla legge n. 409/1985.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Consiglio Superiore di Sanità
- Ministero della Salute
- Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma
- Servizio Sanitario Nazionale
Riferimenti normativi
- Legge 24 luglio 1985, n. 409, art. 2
- Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46
- Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007
- Direttiva 90/385/CEE
- Direttiva 93/42/CEE
- Direttiva 98/8/CE
- Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37
Scadenze
- 20 maggio 2014 – audizione dei rappresentanti delle società e organizzazioni interessate
- 17 giugno 2014 – audizione del prof. Giorgio Iannetti
- 15 luglio 2014 – seduta del Consiglio Superiore di Sanità
- 9 ottobre 2014 – data della comunicazione FNOMCeO n. 84/2014
