Decreto 9-08-13: Disciplina contenuti procedure comunicazione rinnovo validità patente

COM. N 85/2013

Decreto 9-08-13: Disciplina contenuti procedure comunicazione rinnovo validità patente

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione illustra il Decreto 9 agosto 2013, che disciplina le procedure telematiche per il rinnovo della validità della patente. Medici, strutture abilitate e commissioni mediche locali devono trasmettere i dati del certificato, la fotografia e la firma del titolare all’ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Il sistema genera una ricevuta, consegnata immediatamente all’interessato, valida per la circolazione fino al rilascio del duplicato e comunque per non oltre 60 giorni.

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Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Adempimenti amministrativi Digitalizzazione Normativa Ordini territoriali Patente di guida Privacy e GDPR

Enti e organizzazioni

  • Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  • Ministero della Salute
  • Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
  • Commissioni mediche locali

Riferimenti normativi

  • Decreto 9 agosto 2013, Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente
  • Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), articoli 119 e 126
  • Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 331
  • Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
  • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), come modificato dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
  • Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), articoli 200 e 201
  • Legge 29 luglio 2010, n. 120, articolo 21
  • Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
  • Direttiva 2006/126/CE
  • Direttiva 2009/113/CE
  • Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011
  • Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2

Scadenze

  • Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2013
  • Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
  • Le disposizioni si applicano dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore, salvo l’articolo 4
  • Il decreto attuativo sulle procedure deve essere adottato entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto
  • La ricevuta è valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato e comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio

Documenti ufficiali

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