COM. N 85/2013
Decreto 9-08-13: Disciplina contenuti procedure comunicazione rinnovo validità patente
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra il Decreto 9 agosto 2013, che disciplina le procedure telematiche per il rinnovo della validità della patente. Medici, strutture abilitate e commissioni mediche locali devono trasmettere i dati del certificato, la fotografia e la firma del titolare all’ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Il sistema genera una ricevuta, consegnata immediatamente all’interessato, valida per la circolazione fino al rilascio del duplicato e comunque per non oltre 60 giorni.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Ministero della Salute
- Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
- Commissioni mediche locali
Riferimenti normativi
- Decreto 9 agosto 2013, Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), articoli 119 e 126
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 331
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), come modificato dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
- Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), articoli 200 e 201
- Legge 29 luglio 2010, n. 120, articolo 21
- Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
- Direttiva 2006/126/CE
- Direttiva 2009/113/CE
- Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2
Scadenze
- Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2013
- Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
- Le disposizioni si applicano dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore, salvo l’articolo 4
- Il decreto attuativo sulle procedure deve essere adottato entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto
- La ricevuta è valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato e comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio
