Medici part time: pagamento IRAP

COM. N 86/2013

Medici part time: pagamento IRAP

Sintesi

Generata con AI

La FNOMCeO segnala la sentenza n. 22020/2013 della Corte Suprema di Cassazione, secondo cui la presenza di un dipendente part time non comporta automaticamente l'assoggettamento del medico all'IRAP. È necessario verificare in concreto se il dipendente determini un potenziamento della capacità produttiva e un'autonoma organizzazione del professionista.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Fisco Irap Normativa Ordini territoriali Professione medica

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Agenzia delle Entrate
  • Corte Costituzionale

Riferimenti normativi

  • Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI civile, 25 settembre 2013, n. 22020
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
  • D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137
  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 515
  • Costituzione, artt. 3 e 53
  • D.P.R. 22 dicembre 1977, n. 917, art. 49, comma 1

Documenti ufficiali

Apri comunicazione ufficialeOrdini provinciali - Comunicazione n. 86 - Medici part time_pagamento IRAP

Fonte originale FNOMCeO