COM. N 87/2018
DLgs 10 agosto 2018 n 104 Acquisizione certificazione medica-detenzione armi
Protocollo: 13885 · 17/09/2018
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104 sulla certificazione medica per la detenzione e il porto d’armi. La validità della certificazione per i detentori di armi comuni da sparo è ridotta da sei a cinque anni, salvo i titolari di licenza di porto d’armi. In via transitoria, il certificato deve attestare l’assenza di malattie mentali o condizioni che riducano la capacità di intendere e di volere; l’obbligo di presentazione deve essere assolto entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
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Informazioni elaborate con AI
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Aziende sanitarie locali
- Polizia di Stato
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104
- Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017
- Direttiva 91/477/CEE del Consiglio
- Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 35, comma 7, 38, comma 4, e 39
- Decreto legislativo n. 204 del 2010, art. 6, comma 2
Scadenze
- Obbligo di presentazione della certificazione medica entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’8 settembre 2018
- Vigenza indicata al 14 settembre 2018
