COM. N 9/2015
Medicine non convenzionali
Protocollo: 506 · 21/01/2015
Sintesi
Generata con AILa comunicazione definisce le modalità applicative dell’Accordo Stato-Regioni sulle medicine complementari, con particolare riferimento all’istituzione presso gli Ordini degli elenchi per agopuntura, fitoterapia e omeopatia, alla composizione e al funzionamento delle commissioni ordinistiche, ai requisiti formativi per l’iscrizione e alla fase transitoria. Richiama inoltre l’accreditamento degli enti formativi, l’istituzione delle commissioni regionali e i requisiti per la pubblicità sanitaria.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Ministero della Salute
- Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri
- Regioni
- Stato-Regioni e Province Autonome
Riferimenti normativi
- Accordo Stato-Regioni e Province Autonome sulla formazione dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti agopuntura, fitoterapia e omeopatia
- Art. 1 dell’Accordo Stato-Regioni
- Art. 3, comma 2, dell’Accordo Stato-Regioni
- Art. 4 dell’Accordo Stato-Regioni
- Art. 7, comma 3, dell’Accordo Stato-Regioni
- Art. 10 dell’Accordo Stato-Regioni
- Art. 15 del DLCPS 233/1946
- Delibera FNOMCeO n. 123/13
Scadenze
- Fase a regime per l’ammissione negli elenchi: dal 7 febbraio 2016
- Termine della fase transitoria: 6 febbraio 2016
- Durata delle commissioni ordinistiche: triennale o coerente con il mandato elettivo del Consiglio dell’Ordine
- Durata della commissione regionale: quadriennale
