Legge 30 dicembre 2018 n. 145 comunicazioni informative sanitarie
Protocollo: 894 · 21/01/2019
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra l’applicazione dei commi 525 e 536 dell’articolo 1 della Legge n. 145/2018 sulle comunicazioni informative sanitarie. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere e prive di elementi promozionali o suggestivi; in caso di violazione, gli Ordini devono avviare il procedimento disciplinare e segnalare le violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le strutture sanitarie private devono inoltre dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’Albo dell’Ordine competente per il territorio della sede operativa.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Ordini professionali sanitari territoriali
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Riferimenti normativi
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 525 e 536
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3
- Legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 153
- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 2, comma 1, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 4, comma 2
- Codice di Deontologia Medica, articoli 55 e 56
Scadenze
- Le disposizioni della Legge n. 145/2018 entrano in vigore il 1 gennaio 2019.
- I direttori sanitari già in carica devono adeguarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 145/2018.
