Legge 13 dicembre 2024 n 203 disposizioni in materia di lavoro

COM. N 9/2025

Legge 13 dicembre 2024 n 203 disposizioni in materia di lavoro

Protocollo: 894/2025 · 17/01/2025

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione illustra le principali disposizioni della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 in materia di lavoro. Sono analizzate, tra l’altro, le modifiche alla salute e sicurezza sul lavoro, alla sorveglianza sanitaria e all’elenco dei medici competenti, gli obblighi tramite PEC per l’utilizzo di locali sotterranei, le sospensioni degli adempimenti dei liberi professionisti, le comunicazioni sul lavoro agile e le nuove disposizioni sui permessi non retribuiti per i vertici degli Ordini delle professioni sanitarie dipendenti del SSN.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Adempimenti amministrativi Normativa Ordini professionali PEC Previdenza Sicurezza sul lavoro

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Ministero della Salute
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Ispettorato nazionale del lavoro (INL)
  • INAIL
  • INPS
  • Ordini delle professioni sanitarie
  • Camera dei deputati
  • Senato della Repubblica

Riferimenti normativi

  • Legge 13 dicembre 2024, n. 203
  • Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
  • Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
  • Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
  • Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104
  • Legge 22 maggio 2017, n. 81
  • Legge 30 dicembre 2021, n. 234
  • Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233

Scadenze

  • 28 dicembre 2024: pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale n. 303
  • 12 gennaio 2025: entrata in vigore della Legge n. 203/2024
  • 1° gennaio 2025: decorrenza delle nuove disposizioni sulle comunicazioni di decesso e sulla rateizzazione dei debiti contributivi
  • 30 aprile di ogni anno: comunicazione del Ministro del Lavoro alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • 30 giorni dalla comunicazione all’INL: termine per l’utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei, salvo espresso divieto
  • Entro 15 giorni dal parto o dall’interruzione della gravidanza: invio della certificazione da parte della libera professionista
  • Entro 15 giorni dalla dimissione del figlio minorenne: invio della certificazione del ricovero da parte del libero professionista
  • Entro 5 giorni dall’avvio o dalla modifica/cessazione del lavoro agile: comunicazione obbligatoria del datore di lavoro
  • Entro 3 giorni di anticipo: richiesta dei permessi non retribuiti per i vertici degli Ordini sanitari
  • Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione: adozione delle modalità di raccordo tra INPS e INAIL per le comunicazioni di decesso
  • Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge: adozione del decreto sui casi e modalità di rateizzazione dei debiti verso INPS e INAIL
  • Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge: adozione del decreto sulle regole tecniche per le conciliazioni telematiche e adeguamento degli statuti degli enti previdenziali

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO