Legge 12 settembre 2025 n. 131 disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane
Protocollo: 10951/2025 · 25/09/2025
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra le principali disposizioni della Legge 12 settembre 2025, n. 131, con particolare riferimento alla sanità nelle zone montane. La legge prevede il riconoscimento del doppio punteggio per anno di servizio nelle procedure concorsuali del SSN, la valorizzazione dell’attività ai fini degli incarichi e il titolo preferenziale per gli incarichi di direttore sanitario dopo almeno tre anni. Sono inoltre previsti crediti d’imposta per locazione o acquisto dell’abitazione di servizio e uno speciale emolumento per il personale sanitario operante nei comuni montani.
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Senato della Repubblica
- Camera dei deputati
- Ministero della Salute
- Ministero dell’Economia e delle Finanze
- Ministero per gli Affari regionali e le autonomie
- Servizio Sanitario Nazionale
Riferimenti normativi
- Legge 12 settembre 2025, n. 131 – Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane
- D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483
- D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 7
- D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, art. 3
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo unico delle imposte sui redditi, art. 15, comma 1, lettera b), e art. 16
- Costituzione, art. 44
Scadenze
- 19 settembre 2025: pubblicazione della Legge n. 131/2025 nella Gazzetta Ufficiale n. 218
- 20 settembre 2025: entrata in vigore della Legge n. 131/2025
- Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge: decreto interministeriale per definire criteri e modalità di concessione dei crediti d’imposta previsti dall’articolo 6, commi 2, 3 e 4
- Entro 60 giorni dall’entrata in vigore dei decreti di individuazione dei comuni montani: decreto del Ministro della Salute per la ripartizione dell’emolumento previsto dall’articolo 6, comma 5
- A decorrere dal 2025: applicazione dei crediti d’imposta e riconoscimento dell’emolumento speciale previsti dall’articolo 6
- Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge: adozione dei decreti per la classificazione dei comuni montani e per l’individuazione dei comuni destinatari delle misure di sostegno
