Legge 23 settembre 2025 n 132 – disposizioni e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale – art 7 atto medico

COM. N 92/2025

Legge 23 settembre 2025 n 132 – disposizioni e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale – art 7 atto medico

Protocollo: 10993/2025 · 26/09/2025

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione illustra le principali disposizioni della Legge 23 settembre 2025, n. 132 sull’impiego dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario. L’articolo 7 stabilisce che l’IA può supportare prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, senza sostituire la decisione del medico, vieta criteri discriminatori nell’accesso alle prestazioni, garantisce il diritto all’informazione e richiede sistemi affidabili, verificati e aggiornati. Sono inoltre richiamate le norme su ricerca e sperimentazione, trattamento dei dati personali, Fascicolo sanitario elettronico e istituzione di una piattaforma nazionale di IA affidata ad AGENAS.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

AGENAS Digitalizzazione Intelligenza artificiale Normativa Privacy e GDPR Professione medica

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Senato della Repubblica
  • Camera dei deputati
  • Ministero della Salute
  • AGENAS
  • Garante per la protezione dei dati personali
  • Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

Riferimenti normativi

  • Legge 23 settembre 2025, n. 132, Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, artt. 7, 8, 9 e 10
  • Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024
  • Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
  • Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, art. 2, comma 1, lettera n)
  • Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali
  • Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, art. 12

Scadenze

  • Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 25 settembre 2025
  • Entrata in vigore indicata nel testo: 10 ottobre 2025
  • Adozione del decreto del Ministro della Salute previsto dall’articolo 9: entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
  • Avvio dei trattamenti di dati previsti dall’articolo 8: decorsi 30 giorni dalla comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, salvo blocco del Garante

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO