Circolare INPS 26 aprile 2021 n 70 recante “effetti pensionistici derivanti dagli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 sospensione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia del personale sanitario collocato in quiescenza a seguito di conferimento di incarichi retribuiti di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021 n 2 introdotto in sede di conversione dalla legge 12 marzo 2021 n 29 cumulabilita’ dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 con i redditi da lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa dei dirigenti medici veterinari e sanitari del personale del ruolo sanitario del comparto sanita’ nonche’ degli operatori sociosanitari ai sensi dell’articolo 1 comma 423 della legge 30 dicembre 2020 n 178 disposizioni in materia di cumulabilita’ tra redditi e pensioni nei confronti dei medici infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza assunti con contratto in somministrazione per concorrere allo svolgimento dell’attivita’ di profilassi vaccinale alla popolazione di cui all’articolo 1 comma 461 della legge n 30 dicembre 2020 n 178”
Protocollo: 6732/2021 · 29/04/2021
Sintesi
Generata con AILa comunicazione trasmette la circolare INPS n. 70/2021 sugli effetti pensionistici degli incarichi conferiti a personale sanitario pensionato durante l’emergenza COVID-19. Illustra la sospensione delle pensioni di vecchiaia per i mesi di incarico retribuito, la cumulabilità della pensione Quota 100 con determinati redditi da lavoro autonomo e gli effetti previdenziali dei contratti di somministrazione per la campagna vaccinale. Le aziende sanitarie e socio-sanitarie devono comunicare all’INPS i dati degli incarichi; gli Ordini sono invitati a darne ampia diffusione.
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Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- INPS
- FNOMCeO
- aziende sanitarie e socio-sanitarie
- Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
Riferimenti normativi
- Circolare INPS 26 aprile 2021, n. 70
- Articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, introdotto dalla legge 12 marzo 2021, n. 29
- Articolo 1, commi 423 e 461, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
- Articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
- Articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
- Articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
- Articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60
- Articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- Articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
- Circolare INPS n. 74 del 22 giugno 2020
- Circolare INPS n. 140 del 12 ottobre 2017
- Circolare INPS n. 99 del 2017
Scadenze
- 13 marzo 2021: entrata in vigore dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 2/2021 e decorrenza della sospensione delle pensioni per gli incarichi retribuiti
- 31 dicembre 2021: termine massimo per la prosecuzione degli incarichi autonomi previsti dall’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020
- 31 dicembre 2022: scadenza massima degli incarichi retribuiti conferiti ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 2/2021
- 26 aprile 2021: data della circolare INPS n. 70
- 29 aprile 2021: data della comunicazione FNOMCeO n. 93/2021
