COM. N 95/2022
Legge 12 aprile 2022, n. 33, recante “disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore” (vigente al 13-5-2022)
Protocollo: 9122/2022 · 29/04/2022
Sintesi
Generata con AILa comunicazione segnala la pubblicazione della legge 12 aprile 2022, n. 33, che consente, con specifiche limitazioni, l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea, laurea magistrale, master, dottorato o specializzazione, anche presso istituzioni italiane ed estere. La disciplina riguarda anche i corsi AFAM, il diritto allo studio, l’adeguamento del fascicolo elettronico dello studente e l’adozione di successivi decreti ministeriali. È esclusa la doppia iscrizione a corsi di specializzazione medica nei casi previsti dalla legge.
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Informazioni elaborate con AI
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Ministero dell'Università e della Ricerca
- università
- istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
- Conferenza dei rettori delle università italiane
- Consiglio universitario nazionale
- Consiglio nazionale degli studenti universitari
- Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
- Camere
Riferimenti normativi
- Legge 12 aprile 2022, n. 33
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270
- Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, art. 142, comma 2
- Legge 21 dicembre 1999, n. 508, art. 2
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, art. 11
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 29, comma 21
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 28 settembre 2011
- Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 10, comma 1, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 28
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 64, commi 2-quater, 2-nonies e 3-bis
- Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3
Scadenze
- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022
- Legge vigente al 13 maggio 2022
- Adozione dei decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
- Presentazione alle Camere della relazione sullo stato di attuazione entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge
