COM. N 97/2022
Nota al ministro della salute concernente “richiesta intervento per estensione del campo di applicazione dell’art 1 – quater, comma 3, del DL 30/12/2021, n 228, ai medici psicoterapeuti – c.d. “bonus psicologo”
Protocollo: 9375/2022 · 04/05/2022
Sintesi
Generata con AILa FNOMCeO trasmette agli Ordini territoriali la nota inviata al Ministro della Salute per chiedere l’estensione del “bonus psicologo” anche ai medici psicoterapeuti, attualmente esclusi dalla normativa che consente il contributo per sedute presso psicoterapeuti iscritti all’albo degli psicologi. Gli Ordini sono invitati a darne la massima diffusione.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
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Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)
- Ministero della Salute
- Ministero dell’Economia e delle Finanze
- Conferenza Stato-Regioni
Riferimenti normativi
- Art. 1-quater, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228
- Legge 25 febbraio 2022, n. 15
- Art. 3, comma 1, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
- D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162
Scadenze
- Decreto attuativo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 228/2021
- Contributo previsto nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022
- 28 aprile 2022: approvazione del decreto in Conferenza Stato-Regioni
- 4 maggio 2022: data della nota e della comunicazione FNOMCeO
